La propaganda elettorale a mezzo affissioni è consentita solo negli appositi spazi a ciò destinati dai Comuni.
Entro lunedì 5 maggio 2025 i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e il gruppo di promotori di ciascun referendum, devono presentare al Comune istanza di assegnazione di spazi per affissioni.
La Giunta comunale, entro il 9 maggio individua i luoghi per le affissioni di propaganda elettorale, a seguire, con determinazione del responsabile del servizio, vengono assegnati gli spazi per ciascun richiedente.
L'ubicazione e i prospetti degli ammessi alle affissioni di propaganda nel Comune di Mondolfo è consultabile a questo LINK.
La propaganda elettorale è disciplinata dalle Leggi n. 212/56, n. 130/75, n. 515/93 e n. 28/2000, che prevedono le forme e i limiti della comunicazione.
In allegato è consultabile la circolare della Prefettura di Pesaro e Urbino sulla disciplina della propaganda per i referendum dell’8 e 9 giugno 2025.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei Decreti di convocazione dei comizi elettorali (31 marzo 2025 G.U. n. 75) fino alla conclusione delle operazioni di voto, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione.
Dal 30° giorno antecedente la data delle elezioni (venerdì 9 maggio 2025) sono vietati:
- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- la propaganda luminosa mobile.
E' consentito:
- tenere riunioni elettorali senza obbligo di preavviso al Questore;
- l’uso di altoparlanti su mezzi mobili, nei termini e limiti previsti dall’art. 7 comma 2 della Legge n. 130/1975 e previa autorizzazione del Sindaco.
Nei quindici giorni antecedenti la data di votazione (da sabato 24 maggio 2025) fino alla chiusura delle operazioni di voto è vietato rendere pubblici o diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati nel periodo precedente al divieto.
Si precisa comunque che l’attività di istituti demoscopici diretta a rilevare gli orientamenti di voto degli elettori all’uscita dai seggi al fine di proiezioni statistiche, non è soggetta ad autorizzazioni particolari, ma è opportuno che si svolga a debita distanza dai seggi e non interferisca con lo svolgimento delle operazioni elettorali.
Dal giorno antecedente la votazione (dalle ore 00:01 di sabato 7 giugno 2025) fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali, manifesti.
Nel giorno di votazione è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dai seggi.
La propaganda a mezzo stampa e radiotelevisiva è regolata da appositi Provvedimenti:
- Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
- Autorità per le garanzie nelle comunicazioni