Referendum abrogativi 8-9 giugno 2025 - Nomina scrutatori

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Descrizione

La Commissione elettorale comunale, tra il 25° e il 20° giorno antecedente la data della votazione, quindi tra mercoledì 14 e lunedì 19 maggio 2025, si riunisce in pubblica seduta, preannunziata due giorni prima con apposito manifesto, per procedere alla nomina di tre scrutatori (tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori) per ogni sezione elettorale del Comune e per formare la graduatoria dei nominativi per sostituire gli scrutatori nominati in caso di eventuale rinuncia o impedimento.

Manifesto di convocazione della Commissione elettorale comunale per la nomina degli scrutatori per i referendum dell'8-9 giugno 2025

Il Sindaco notificherà la nomina alle persone designate non oltre sabato 24 maggio 2025.

L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico di scrutatore dovrà essere comunicato per iscritto all’ufficio elettorale entro 48 ore dalla ricezione della notifica della nomina. E’ possibile utilizzare il modulo allegato nella sezione documenti, in fondo a questa pagina, da inviare con la copia di un documento d'identità a: comune.mondolfo@provincia.ps.it

Per le elezioni del 8-9 giugno 2025 ogni seggio sarà composto da n. 1 presidente, n. 1 segretario e n. 3 scrutatori.
Gli importi da corrispondere sono i seguenti:
- Presidenti di seggio     € 262,00
- Scrutatori e segretari  € 192,00
Su detti importi non è prevista alcuna ritenuta di acconto in quanto secondo l'art. 9 comma 2 della legge 53/1990 gli onorari spettanti ai componenti degli uffici elettorali costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

Documenti

Ufficio responsabile

3° Settore Servizi Demografici e Sociali

Via Giuseppe Garibaldi, 1, 61037 Mondolfo PU, Italia

Telefono: 07219391
Email: comune.mondolfo@provincia.ps.it
PEC: protocollo.comune.mondolfo@emarche.it

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Ulteriori informazioni

Funzioni presso i seggi e permessi lavorativi
D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 - Art. 119
1.
In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.
2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.
Legge 29 gennaio 1992, n. 69 - Art. 1
Il comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53, va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso articolo 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.

Pagina aggiornata il 12/05/2025