L'interessato, qualora si trovi in condizioni economiche disagiate, ai sensi dell'art. 26 della L. 689/1981, può richiedere il pagamento rateale di una sanzione amministrativa entro i termini previsti per il pagamento della sanzione.
Il Funzionario Responsabile competente decide in merito all'accoglimento o al rigetto dell'istanza e comunica l'esito mediante lettera di concessione rate o diniego di tale concessione.
Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta obbligatoriamente il versamento in una sola volta dell'importo residuo. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'importo residuo verrà iscritto al Ruolo esattoriale.