La materia della cittadinanza è disciplinata dalla Legge n. 91/1992.
L’acquisto e la perdita della cittadinanza italiana sono subordinate al verificarsi di molteplici condizioni, tuttavia la casistica più frequente è costituita da:
- acquisto della cittadinanza per matrimonio;
- acquisto della cittadinanza per “naturalizzazione”.
Acquisto della cittadinanza per matrimonio
Lo straniero coniugato con un cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana, quando non sia intervenuta separazione legale, né divorzio o annullamento del matrimonio:
- dopo due anni di residenza legale in Italia, successivamente alla celebrazione del matrimonio
- dopo tre anni dalla celebrazione del matrimonio se risiede all’estero
I predetti termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
Acquisto della cittadinanza per “naturalizzazione”
Con Decreto del Presidente della Repubblica può essere concessa la cittadinanza italiana:
- al cittadino di uno stato membro della Comunità Europea, residente in Italia da almeno 4 anni;
- allo straniero extracomunitario residente in Italia da almeno 10 anni o all’apolide (che non ha alcuna cittadinanza) che vi risieda da almeno 5 anni.
I casi suindicati sono i più ricorrenti, esistono tuttavia altre situazioni legate a particolari condizioni del richiedente.