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Presentare domanda per richiedere l'assegno di maternità
Servizio
attivo
L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei comuni", è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall'INPS (articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51).
L'assegno di maternità spetta - per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo - alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto a quello dell'assegno (in tal caso l'assegno spetta per la quota differenziale).
Come fare
La domanda deve essere presentata utilizzando il modulo pubblicato nel sito internet del Comune di Mondolfo (e/o reperibile presso l’Ufficio Servizi Sociali) e consegnata, insieme alla documentazione sopra indicata, tramite una delle seguenti modalità:
Raccomandata a: Comune di Mondolfo Via Garibaldi 1, 61037 (PU) – Mondolfo;
Personalmente presso la sede comunale sita in Via Garibaldi 1, dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 13. Il martedì ed il giovedì anche dalle ore 15:30 alle 17:30.
Cosa serve
Essere residenti nel Comune di Mondolfo;
Trovarsi in una delle seguenti condizioni:
cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato;
cittadinanza non comunitaria in possesso dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
cittadinanza non comunitaria soggiornante di lungo periodo;
cittadinanza non comunitaria in possesso di permesso unico di lavoro della durata di almeno un anno;
cittadinanza non comunitaria in possesso di permesso di soggiorno per motivi familiari;
familiare di cittadino italiano, comunitario o di soggiornante di lungo periodo, titolare del diritto di soggiorno;
Nascita/adozione/affidamento preadottivo del bambino avvenuta nel corso dell’anno 2025;
Non beneficiare di trattamenti previdenziali di maternità a carico dell’INPS o di altro Ente Previdenziale salvo il caso in cui l’importo mensile percepito sia inferiore alla cifra mensile dell’assegno soprarichiamato;
Essere in possesso di un valore ISEE pari o inferiore ad € 20.382,90;
Documentazione da presentare:
Attestazione ISEE rilasciata ai sensi del DPCM n. 159/2013;
Copia documento di riconoscimento;
Per gli extra comunitari copia del permesso di soggiorno (o copia ricevuta di avvenuta richiesta/rinnovo dello stesso e copia del permesso di soggiorno scaduto);
Codice IBAN intestato o cointestato alla beneficiaria per l’accredito dell’assegno tramite bonifico bancario o postale o libretto postale.
Procedure collegate
Ad elaborare i dati del richiedente sono gli uffici Comunali. Per controllare lo stato di avanzamento della pratica, è possibile recarsi sul servizio online dell’INPS “fascicolo previdenziale del cittadino” ed inserire il codice fiscale del richiedente.
Per verificare lo stato di pagamento poi basterà andare nella sezione “prestazioni e pagamenti”, in corrispondenza della categoria “prestazioni sociali”. Nella sezione prestazioni in pagamento, si potrà visualizzare l’importo pagato dell’assegno di maternità e la data di pagamento.
Cosa si ottiene
L’assegno di maternità da corrispondere alle aventi diritto, per l’anno 2025, se spettante nella misura intera è pari ad €. 407,40 mensili (per 5 mensilità) per una somma complessiva di € 2.037,00.
Tempi e scadenze
La domanda per accedere al contributo deve essere presentata all’ufficio Servizi Sociali entro sei mesi (termine perentorio) dalla nascita del bambino o dalla data di ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento preadottivo.
Costi
Il servizio è gratuito per il Cittadino.
Accedi al servizio
Puoi accedere al servizio Presentare domanda per richiedere l'assegno di maternità
direttamente online tramite il pulsante "Richiedi il servizio online" .
I richiedenti non devono avere alcuna copertura previdenziale oppure devono averla entro un determinato importo fissato annualmente. Inoltre, non devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal comune la quota differenziale.
Ulteriori informazioni
Riferimenti normativi
Legge 23/12/1998, n. 448;
Decreto Ministeriale 15/07/1999, n. 306;
Decreto Legislativo n. 151/2001;
DPCM n. 159/2013.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre
informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.