Sanzioni Amministrative

Servizio attivo

Con sanzionamento amministrativo si intende il procedimento mediante il quale l'autorità amministrativa applica le sanzioni previste da leggi statali e regionali in caso di violazione.

A chi è rivolto

Alle persone a cui viene comminata una sanzione amministrativa

Descrizione

L'applicazione delle sanzioni amministrative è disciplinata dalla legge n.689 del 24/11/1981.
 

Come fare

L’interessato potrà richiedere l’inserimento nel verbale di proprie osservazioni in merito all’infrazione contestata.

Entro 30 giorni dal ricevimento del verbale il trasgressore o l'obbligato in solido possono presentare uno scritto difensivo all'autorità amministrativa competente, e/o richiedere di essere ascoltati, ai sensi dell'art. 18 della L.689/1981.
Gli scritti difensivi devono essere spediti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, PEC o consegnati direttamente all’ufficio o comando o organo cui è stato inoltrato il verbale di accertamento.
La presentazione di uno scritto difensivo ha effetto sospensivo dei termini di pagamento della sanzione. Qualora l'interessato, pur avendo inoltrato uno scritto difensivo, provveda ad effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 (Pagamento in misura ridotta) della legge n. 689/1981 non si tiene conto delle motivazioni riportate nello scritto difensivo stesso, in quanto tale pagamento ha effetto liberatorio e conclude in modo definitivo il procedimento sanzionatorio a suo carico.
Lo scritto difensivo deve indicare in modo conciso e chiaro le circostanze del caso, i motivi per i quali si richiede l'archiviazione del processo verbale o l'eventuale riduzione della sanzione amministrativa, allegando tutti i documenti che siano ritenuti necessari ai fini di una corretta valutazione dei fatti accaduti, ivi compresa una copia del processo verbale.
Qualora il soggetto si trovi in condizioni economiche disagiate, potrà richiedere la rateizzazione della sanzione amministrativa, ai sensi degli art. 11 (Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie) e 26 (Pagamento rateale della sanzione pecuniaria) della legge 689/1981.

Cosa serve

Modulistica compilata

Procedure collegate

Riscossione coattiva
Il mancato pagamento dell’Ordinanza ingiunzione o di una o più rate comporta automaticamente l’iscrizione della somma dovuta al Ruolo esattoriale, ai sensi dell’art. 27 della L. 689/1981. La somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile, ai sensi dell’art. 27 – ultimo comma della L. 689/1981 (dopo trenta giorni dalla data di notifica dell’ordinanza).
Al titolare di tale debito viene notificata una cartella esattoriale dall'Agente della Riscossione operante nell’ambito della propria residenza.
E' possibile richiedere la rateizzazione della cartella esattoriale direttamente all'agente della riscossione competente territorialmente.

Rateizzazione
L'interessato, qualora si trovi in condizioni economiche disagiate, ai sensi dell'art. 26 della L. 689/1981, può richiedere il pagamento rateale di una sanzione amministrativa entro i termini previsti per il pagamento della sanzione.
Il Funzionario Responsabile competente decide in merito all'accoglimento o al rigetto dell'istanza e comunica l'esito mediante lettera di concessione rate o diniego di tale concessione.
Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta obbligatoriamente il versamento in una sola volta dell'importo residuo. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'importo residuo verrà iscritto al Ruolo esattoriale.

Cosa si ottiene

Pagamento sanzioni amministrative

Tempi e scadenze

Il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative si articola nelle seguenti fasi:

  • Accertamento e contestazione o notifica
  • Pagamento in misura ridotta
  • Presentazione di scritti difensivi
  • Ordinanza di ingiunzione o di archiviazione
  • Opposizione
  • Riscossione coattiva
  • Rateizzazione

Qualora non sia possibile effettuare l’immediata contestazione, la notifica della violazione agli interessati deve avvenire entro il termine di 90 giorni dall’accertamento, pena l’estinzione del procedimento, per coloro che sono residenti nel territorio nazionale, mentre per coloro che sono residenti all’estero la notifica deve essere effettuata entro 360 giorni dal sopralluogo.
Ai sensi dell’art. 138 del codice di procedura civile, nel caso in cui l’interessato si rifiuti di firmare o di ricevere copia dell’atto, lo stesso si intende comunque notificato.

Costi

Pagamento in misura ridotta


Entro 60 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento il trasgressore o l'obbligato in solido deve effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta, pari ad un terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione, ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981. Nel caso in cui la norma che prevede la sanzione non indichi il minimo edittale, il pagamento in misura ridotta è pari ad un terzo del massimo edittale, come disposto dall'art. 16, primo comma, della L. 689/1981, modificato dall'art. 52 del D. Lgs. 08/07/98 n. 213.
Il pagamento in misura ridotta estingue l'obbligazione e conclude a tutti gli effetti di legge il procedimento di applicazione della sanzione amministrativa. Nel caso in cui fossero stati presentati scritti difensivi, questi non vengono esaminati in quanto il pagamento ha estinto il procedimento di applicazione della sanzione.

Il pagamento della somma ingiunta dovrà essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento, tramite Tesoreria Comunale, bonifico bancario IBAN IT52G0306968390100000046006 C/O Banca Intesa San Paolo o Mpay specificando nella causale di versamento il numero e la data del processo verbale e il nome del trasgressore.
Copia dell'attestazione di pagamento deve essere trasmessa al Comune di Mondolfo tramite e-mail, posta o consegna a mano.
Decorso detto termine, in caso di mancato pagamento dell'ordinanza ingiunzione, si darà corso all'esecuzione forzata mediante l'iscrizione nei ruoli esattoriali.
In casi particolari è possibile richiedere la rateizzazione del pagamento della sanzione.
 

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Casi particolari

Opposizione 
Entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza il trasgressore e/o l'obbligato in solido possono presentare ricorso contro il provvedimento ingiuntivo davanti al giudice unico presso il Tribunale o al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.
La ripartizione di competenze fra Tribunale e Giudice di Pace è disciplinata con l'art. 6 "Dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione" del decreto legislativo n. 150/2011.
Il giudice competente a decidere sull'opposizione può sospendere l'esecuzione della sanzione. In tal caso il ricorrente non è tenuto ad effettuare il pagamento fino alla pronuncia della sentenza. In caso contrario la somma determinata nell'ordinanza viene maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quando la sanzione è divenuta esigibile (dopo trenta giorni dalla data di notifica dell'ordinanza) fino alla data in cui avviene il pagamento.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Appalti - Contratti - Legale - Contenzioso

Via Giuseppe Garibaldi, 1, 61037 Mondolfo PU, Italia

Telefono: 0721939216
Email: appaltiecontratti@comune.mondolfo.pu.it
PEC: protocollo.comune.mondolfo@emarche.it
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Pagina aggiornata il 25/03/2025