Il giudice popolare è il cittadino italiano iscritto negli appositi elenchi, chiamato a far parte della Corte di Assise o della Corte di Assise d'Appello, a seguito di estrazione a sorte da parte del Tribunale della circoscrizione di residenza.
Gli elenchi sono formati – ogni due anni – in ogni Comune, a cura di una Commissione composta dal sindaco e da due consiglieri comunali, tra i cittadini residenti nel territorio comunale in possesso dei requisiti indicati negli artt. 9 e 10 della Legge n. 287/1951.
Il sindaco trasmette quindi gli elenchi al presidente del tribunale competente per territorio.
I requisiti sono:
- cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- buona condotta morale;
- età non inferiore ai 30 (rif. al biennio 2022/2023) e non superiore ai 65 anni;
- titolo finale di studi di scuola media di primo grado. Per i giudici popolari di Corte d’assise d’appello è richiesto titolo finale di studi di scuola media di secondo grado.
Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare: i magistrati e i funzionari in servizio all'ordine giudiziario, gli appartenenti alle forze armate e alla polizia e i membri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione (Art. 12 Legge 10-4-1951 n. 287).
Chi vuole entrare a far parte degli elenchi deve presentare richiesta al Sindaco del Comune in cui risiede, compilando il modulo che segue (sezione Documenti) con le notizie richieste, da restituire – con la copia di un documento d’identità – al Comune di Mondolfo entro il mese di luglio 2025, per posta ordinaria, a mano, via email all’indirizzo comune.mondolfo@provincia.ps.it o tramite pec all’indirizzo protocollo.comune.mondolfo@emarche.it