I contrassegni invalidi sono una speciale forma di autorizzazione per il transito e la sosta di veicoli al servizio di persone invalide.
Essi sono disciplinati dagli art. 7 e 188 del Codice della Strada (D. L.vo 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni) e dall'art. 381 del relativo Regolamento d'esecuzione (D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e D.P.R. 24/07/1996 n. 503).
Riportiamo, qui di seguito, una sintesi di tali norme:
- I contrassegni invalidi vengono rilasciati a tutti coloro che hanno problemi di deambulazione e ai non vedenti;
- Essi debbono essere richiesti presso il Comune di residenza e sono validi in tutta Italia;
- I contrassegni hanno validità di 5 anni nei casi di invalidità permanente, oppure possono avere una validità più breve nei casi di invalidità temporanea;
- Sono rinnovabili;
- Per i minori di anni 18, la domanda va inoltrata dai genitori o da chi ne fa le veci.