Presentazione tardiva di dichiarazione omessa entro i termini di Legge.
La dichiarazione tardiva va redatta sul modello conforme a quello approvato per l'anno oggetto della violazione, scrivendo nelle "annotazioni" la dicitura "Ravvedimento operoso per omessa dichiarazione".
Va contestualmente versato quanto dovuto a titolo di imposta, interessi e sanzioni come sotto indicato. Il modello di pagamento (modello di pagamento unificato F24) va compilato in tutte le sue parti con l'avvertenza di barrare l'apposita casellina "ravvedimento".
Termine ordinario di presentazione della dichiarazione: 30 giugno dell'anno successivo l'avvenuta variazione da dichiarare (Per le annualità 2018 e 2019 era 31 dicembre dell'anno successivo).
caso 1)
mancata presentazione della denuncia, incidente sul pagamento del tributo dovuto, con presentazione tardiva con ritardo non superiore a 30 giorni:
- pagamento dell'imposta non versata
- pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno
- pagamento della sanzione del 5,00 % (1/10 del 50%) da calcolarsi sull'imposta non versata (sanzione minima di € 2,50 pari ad 1/10 del minimo edittale di € 25,00).
caso 2)
mancata presentazione della denuncia, incidente sul pagamento del tributo dovuto, con presentazione tardiva con ritardo non superiore a 90 giorni:
- pagamento dell'imposta non versata
- pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno
- pagamento della sanzione del 10,00 % (1/10 del 100%) da calcolarsi sull'imposta non versata (sanzione minima di € 5,00 pari ad 1/10 del minimo edittale di € 50,00).
caso 3)
mancata presentazione della denuncia, con pagamento del tributo correttamente eseguito, con presentazione tardiva con ritardo non superiore a 90 giorni:
- pagamento della sanzione di € 5,00 (10% del minimo edittale di € 50,00)
--- INFEDELE DICHIARAZIONE ---
Presentazione di dichiarazione rettificativa di precedente denuncia infedele.
La dichiarazione rettificativa va redatta sul modello conforme a quello approvato per l'anno oggetto della violazione, scrivendo nelle "annotazioni" la dicitura "Ravvedimento operoso per rettifica di dichiarazione".
Va contestualmente versato quanto dovuto a titolo di imposta, interessi e sanzioni come sotto indicato. Il modello di pagamento (modello di pagamento unificato F24) va compilato in tutte le sue parti con l'avvertenza di barrare l'apposita casellina "ravvedimento".
Caso 1)
Presentazione di dichiarazione rettificativa di precedente denuncia infedele entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione:
- pagamento dell'imposta non versata
- pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno
- pagamento della sanzione del 5,55 % (1/9 del 50%) da calcolarsi sull'imposta non versata (sanzione minima di € 5,55 pari ad 1/9 del minimo edittale di € 50,00)
Caso 2)
Entro il termine della dichiarazione dell'anno in cui è stata commessa la violazione è possibile presentare dichiarazione rettificativa di denuncia infedele:
- pagamento dell'imposta non versata
- pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno
- pagamento della sanzione del 6,25 % (1/8 del 50%) da calcolarsi sull'imposta non versata (sanzione minima di € 6,25 pari ad 1/8 del minimo edittale di € 50,00)
Caso 3)
Entro il termine della dichiarazione dell'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione è possibile presentare dichiarazione rettificativa di denuncia infedele:
- pagamento dell'imposta non versata
- pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno
- pagamento della sanzione del 7,14 % (1/7 del 50%) da calcolarsi sull'imposta non versata (sanzione minima di € 7,14 pari ad 1/7 del minimo edittale di € 50,00)
Caso 4)
Oltre il termine della dichiarazione dell'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione è possibile presentare dichiarazione rettificativa di denuncia infedele:
- pagamento dell'imposta non versata
- pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno
- pagamento della sanzione del 8,33 % (1/6 del 50%) da calcolarsi sull'imposta non versata (sanzione minima di € 8,33 pari ad 1/6 del minimo edittale di € 50,00)