La legge n. 219/2017 recante "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento" entrata in vigore il 31 gennaio 2018, ha introdotto la possibilità di esprimere "le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonchè il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche ed a singoli trattamenti sanitari", in previsione di una futura eventuale incapacità di autodeterminarsi.
Tali volontà possono essere espresse per iscritto dalle persone maggiorenni e capaci di intendere e volere, con le formalità indicate dall'art. 4, comma 6, della citata legge e precisamente mediante:
- atto pubblico
- scrittura privata autenticata
- scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito
- scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 7 dell'art. 4
Il disponente può nominare nella D.A.T. un "fiduciario" che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie; la nomina deve essere accettata da parte del fiduciario mediante la sottoscrizione della D.A.T.; copia della D.A.T. dovrà essere rilasciata al fiduciario.