Lo stemma è il segno distintivo ed individualizzatore del comune, l’art.6 comma 2 TUEL demanda all’autonomia dell’ente locale e cioè allo statuto la sua determinazione.
Le disposizioni dello statuto comunale in proposito stabiliscono all’art. 2 che non è consentito usare e riprodurre i simboli del Comune senza espressa autorizzazione.
Lo stemma forma oggetto di proprietà da parte dell’ente che, pertanto, esercita facoltà e poteri propri di questo diritto: anzitutto la tutela contro atti appropriativi, quali quelli di usurpazione del titolo ma anche contro un uso improprio o comunque non consentito.
La tutela dello stemma, come elemento grafico rappresentativo dell’identità dell’ente, è riconducibile nell’ambito della tutela civilistica che l’ordinamento riserva al diritto al nome, prevista dall’art. 7 cod. civ., che costituisce la sede naturale ove l’amministrazione locale può risolvere eventuali violazioni del relativo diritto. Tale tutela copre il diritto all’uso e assicura la cessazione del pregiudizio derivante dall’uso che altri indebitamente ne faccia, prevedendo anche il risarcimento dei danni.
In base a quanto sopra, l’uso dello stemma è pertanto consentito solo previa richiesta scritta e motivata da parte di enti, associazioni, privati e solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione all’uso concessa dal Comune in forma scritta.
Lo stemma comunale non è pertanto in alcun modo spendibile sino a che la collaborazione non sia stata deliberata o il patrocinio o la concessione all'uso formalmente approvati.