Con sanzionamento amministrativo si intende il procedimento mediante il quale l'autorità amministrativa applica le sanzioni previste da leggi statali e regionali in caso di violazione.
L'applicazione delle sanzioni amministrative è disciplinata dalla legge n.689 del 24/11/1981.
Il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative si articola nelle seguenti fasi:
Accertamento e contestazione o notifica
Gli organi preposti al controllo sull’osservanza di specifiche disposizioni di legge provvedono ad effettuare l’accertamento di eventuali violazioni mediante redazione di processo verbale di contestazione a carico del trasgressore e dell’eventuale obbligato in solido. Nel caso in cui più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse è soggetta al pagamento della sanzione prevista dalla normativa violata.
Ai sensi dell’art. 14 della L. 689/1981 la violazione deve essere contestata immediatamente sia al trasgressore che all’obbligato in solido; l’interessato potrà richiedere l’inserimento nel verbale di proprie osservazioni in merito all’infrazione contestata.
Qualora non sia possibile effettuare l’immediata contestazione, la notifica della violazione agli interessati deve avvenire entro il termine di 90 giorni dall’accertamento, pena l’estinzione del procedimento, per coloro che sono residenti nel territorio nazionale, mentre per coloro che sono residenti all’estero la notifica deve essere effettuata entro 360 giorni dal sopralluogo.
Ai sensi dell’art. 138 del codice di procedura civile, nel caso in cui l’interessato si rifiuti di firmare o di ricevere copia dell’atto, lo stesso si intende comunque notificato.
Pagamento in misura ridotta
Entro 60 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento il trasgressore o l'obbligato in solido deve effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta, pari ad un terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione, ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981. Nel caso in cui la norma che prevede la sanzione non indichi il minimo edittale, il pagamento in misura ridotta è pari ad un terzo del massimo edittale, come disposto dall'art. 16, primo comma, della L. 689/1981, modificato dall'art. 52 del D. Lgs. 08/07/98 n. 213.
Il pagamento in misura ridotta estingue l'obbligazione e conclude a tutti gli effetti di legge il procedimento di applicazione della sanzione amministrativa. Nel caso in cui fossero stati presentati scritti difensivi, questi non vengono esaminati in quanto il pagamento ha estinto il procedimento di applicazione della sanzione.
Presentazione di scritti difensivi e audizione
Entro 30 giorni dal ricevimento del verbale il trasgressore o l'obbligato in solido possono presentare uno scritto difensivo all'autorità amministrativa competente, e/o richiedere di essere ascoltati, ai sensi dell'art. 18 della L.689/1981.
Gli scritti difensivi devono essere spediti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, PEC o consegnati direttamente all’ufficio o comando o organo cui è stato inoltrato il verbale di accertamento.
La presentazione di uno scritto difensivo ha effetto sospensivo dei termini di pagamento della sanzione. Qualora l'interessato, pur avendo inoltrato uno scritto difensivo, provveda ad effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 (Pagamento in misura ridotta) della legge n. 689/1981 non si tiene conto delle motivazioni riportate nello scritto difensivo stesso, in quanto tale pagamento ha effetto liberatorio e conclude in modo definitivo il procedimento sanzionatorio a suo carico.
Lo scritto difensivo deve indicare in modo conciso e chiaro le circostanze del caso, i motivi per i quali si richiede l'archiviazione del processo verbale o l'eventuale riduzione della sanzione amministrativa, allegando tutti i documenti che siano ritenuti necessari ai fini di una corretta valutazione dei fatti accaduti, ivi compresa una copia del processo verbale.
Qualora il soggetto si trovi in condizioni economiche disagiate, potrà richiedere la rateizzazione della sanzione amministrativa, ai sensi degli art. 11 (Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie) e 26 (Pagamento rateale della sanzione pecuniaria) della legge 689/1981.
Ordinanza di ingiunzione o di archiviazione
Trascorso il termine di 60 giorni dalla data di notifica del processo verbale l'organo competente ad irrogare la sanzione, se ritiene fondato l'accertamento e sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta entro trenta giorni della scadenza del termine utile per l'oblazione, determina, con ordinanza motivata, la sanzione pecuniaria entro il minimo ed il massimo stabiliti dalla legge, tenuto conto della gravità dell'infrazione desunta dalle modalità dell'azione, dell'entità del danno arrecato o del pericolo cagionato, nonché dei precedenti del contravventore, e ne ordina il pagamento entro trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza. Quindi:
- se ritiene fondato l'accertamento determina, con ordinanza motivata, sulla base dei criteri per la determinazione dell'entità delle sanzioni amministrative, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento insieme con le spese all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente;
- se non ritiene fondato l'accertamento emette ordinanza motivata di archiviazione.
Il pagamento della somma ingiunta dovrà essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento, tramite Tesoreria Comunale, bonifico bancario IBAN IT52G0306968390100000046006 C/O Banca Intesa San Paolo o Mpay specificando nella causale di versamento il numero e la data del processo verbale e il nome del trasgressore.
Copia dell'attestazione di pagamento deve essere trasmessa al Comune di Mondolfo tramite e-mail, posta o consegna a mano.
Decorso detto termine, in caso di mancato pagamento dell'ordinanza ingiunzione, si darà corso all'esecuzione forzata mediante l'iscrizione nei ruoli esattoriali.
In casi particolari è possibile richiedere la rateizzazione del pagamento della sanzione.
Opposizione
Entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza il trasgressore e/o l'obbligato in solido possono presentare ricorso contro il provvedimento ingiuntivo davanti al giudice unico presso il Tribunale o al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.
La ripartizione di competenze fra Tribunale e Giudice di Pace è disciplinata con l'art. 6 "Dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione" del decreto legislativo n. 150/2011.
Il giudice competente a decidere sull'opposizione può sospendere l'esecuzione della sanzione. In tal caso il ricorrente non è tenuto ad effettuare il pagamento fino alla pronuncia della sentenza. In caso contrario la somma determinata nell'ordinanza viene maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quando la sanzione è divenuta esigibile (dopo trenta giorni dalla data di notifica dell'ordinanza) fino alla data in cui avviene il pagamento.
Riscossione coattiva
Il mancato pagamento dell’Ordinanza ingiunzione o di una o più rate comporta automaticamente l’iscrizione della somma dovuta al Ruolo esattoriale, ai sensi dell’art. 27 della L. 689/1981. La somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile, ai sensi dell’art. 27 – ultimo comma della L. 689/1981 (dopo trenta giorni dalla data di notifica dell’ordinanza).
Al titolare di tale debito viene notificata una cartella esattoriale dall'Agente della Riscossione operante nell’ambito della propria residenza.
E' possibile richiedere la rateizzazione della cartella esattoriale direttamente all'agente della riscossione competente territorialmente.
Rateizzazione
L'interessato, qualora si trovi in condizioni economiche disagiate, ai sensi dell'art. 26 della L. 689/1981, può richiedere il pagamento rateale di una sanzione amministrativa entro i termini previsti per il pagamento della sanzione.
Il Funzionario Responsabile competente decide in merito all'accoglimento o al rigetto dell'istanza e comunica l'esito mediante lettera di concessione rate o diniego di tale concessione.
Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta obbligatoriamente il versamento in una sola volta dell'importo residuo. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'importo residuo verrà iscritto al Ruolo esattoriale.