Autocertificazione-Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà

Data di pubblicazione:
12 Novembre 2018
Autocertificazione-Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà

Autocertificazione
Nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, con gli esercenti di un pubblico servizio (es. ENEL, RAI, Poste, ecc.) e con i privati (*), i cittadini si avvalgono di autocertificazioni (dichiarazioni sotto la propria responsabilità) in sostituzione dei normali certificati, per comprovare i seguenti stati, fatti e qualità personali:
- data e luogo di nascita
- residenza e stato di famiglia
- cittadinanza
- godimento dei diritti civili e politici
- stato di celibe/nubile, coniugato, unito civilmente, vedovo o stato libero
- esistenza in vita
- nascita di un figlio, decesso del coniuge, di un ascendente o discendente
- iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da una Pubblica Amministrazione
- appartenenza a ordini professionali
- titolo di studio, esami sostenuti, possesso di qualifiche professionali, titoli di specializzazione, abilitazione, formazione o aggiornamento
- situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con indicazione dell’ammontare corrisposto
- numero di codice fiscale, partita Iva, e qualsiasi dato presente nell’archivio dell’Anagrafe Tributaria
- stato di disoccupazione; condizione di pensionato e categoria di pensione; condizione di studente, legale rappresentante, tutore, curatore e simili
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
- posizione agli effetti degli obblighi militari
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario e/o sottoposto a provvedimenti penali, civili e amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
- qualità di vivenza a carico
- tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato che siano contenuti nei registri di Stato Civile
- di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento e di non aver presentato domanda di concordato

(*) L'articolo 30-bis del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (Decreto Semplificazioni) in vigore dal 15 settembre 2020, ha modificato l'articolo 2 del DPR n. 445/2000 disponendo che anche i privati sono tenuti ad accettare le autocertificazioni. VEDI ALLEGATI IN FONDO ALLA PAGINA.


Come fare?
- Con modelli prestampati

I modelli sono disponibili nella sezione Allegati - in fondo alla pagina - o presso gli sportelli dell'anagrafe. Compilare il modulo con i dati relativi al certificato da sostituire, apporvi la data e la firma e quindi consegnarlo all’ufficio che lo ha richiesto.
- Con il servizio visura e autocertificazioni di ANPR
Accedendo all'area riservata dell'apposito servizio ANPR con SPID, CIE o CNS, è possibile ottenere la stampa di un’autocertificazione singola oppure in forma “contestuale”, cioè riunendo diverse tipologie di dati in un unico documento.

L’autocertificazione non è soggetta all’imposta di bollo. La firma non deve essere autenticata. Non può essere rifiutata dalle Amministrazioni Pubbliche, dai gestori dei servizi pubblici e dai privati.

Validità e limiti delle dichiarazioni sostitutive
Le autocertificazioni hanno la stessa validità degli atti che sostituiscono (es. certificato di residenza = 6 mesi; certificato di nascita o morte = validità illimitata).
I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi, brevetti e simili non possono essere sostituiti da autocertificazioni.

False dichiarazioni
In caso di false dichiarazioni da parte dei cittadini, è previsto l’immediato decadimento dei benefici eventualmente conseguiti e l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.


Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Nei rapporti con i pubblici uffici e gli esercenti di pubblici servizi, il cittadino può comprovare sotto la propria responsabilità ogni stato, fatto e qualità personale (non compresi nell’elenco delle autocertificazioni), di cui è a diretta conoscenza mediante dichiarazione:
- sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto a riceverla;
- autonomamente compilata, sottoscritta e presentata con una fotocopia del documento d’identità.
Nel proprio interesse il cittadino può rendere anche dichiarazioni riguardanti qualità o fatti relativi ad altre persone, di cui ha diretta conoscenza.
 


Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per eredi per la successione