Convivenze di fatto

Data di pubblicazione:
12 Novembre 2018
Convivenze di fatto

La convivenza di fatto è regolata dall'art. 1, commi 36/65 della Legge 20 maggio 2016, n. 76.

Può essere costituita sia da coppie eterosessuali che omosessuali, tramite dichiarazione resa all'ufficio Anagrafe del comune di residenza da entrambe le parti, che devono essere maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non legate tra loro, nè con altre persone, da vincoli di matrimonio, unione civile, rapporti di parentela, affinità o adozione.

Per i cittadini non italiani è necessario presentare il certificato di stato libero da richiedere nel paese di appartenenza, che deve essere tradotto e legalizzato ai sensi di legge.

In allegato il modulo da compilare e sottoscrivere, da presentare con la copia dei documenti di identità dei dichiaranti.

La convivenza di fatto può essere terminata con dichiarazione di cessazione dei legami affettivi di coppia utilizzando il modulo in allegato.

La legge prevede la possibilità per i conviventi di fatto di disciplinare i rapporti patrimoniali sottoscrivendo un contratto di convivenza, con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio, che verrà poi trasmesso all'ufficio Anagrafe ai fini dell'opponibilità ai terzi.

Ultimo aggiornamento

Lunedi 28 Dicembre 2020