La cremazione di un defunto è ammessa nei seguenti casi:
1. se esiste una disposizione testamentaria del defunto (testamento olografo, pubblico, ecc.);
2. se il defunto era iscritto ad una associazione per la cremazione (So.Crem., ecc.);
3. su richiesta del coniuge o, in mancanza, dalla maggioranza assoluta dei parenti più prossimi (ai sensi degli artt. 74 e seguenti del codice civile), previa sottoscrizione di apposita dichiarazione.
Il Comune di Mondolfo non è dotato di impianto di cremazione; attualmente gli impianti più vicini si trovano a Fano, Perugia, Cesena, San Benedetto. Il trasporto della salma all'impianto di cremazione è autorizzato dall’ufficio di stato civile contestualmente all’autorizzazione alla cremazione. La cremazione è un servizio a pagamento, a carico dei richiedenti.
AFFIDAMENTO DELLE CENERI
L'affidamento delle ceneri personale di un'urna cineraria consiste nella consegna dell’urna cineraria per la conservazione.
Non è ammessa la conservazione di una sola parte delle ceneri né la divisione delle stesse in più parti.
La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali o resti ossei, derivanti da esumazioni o estumulazioni.
Come fare
L’affidamento deve essere richiesto o al Comune dove l'urna viene stabilmente collocata, o al Comune di avvenuto decesso, sulla base della volontà espressa per iscritto o verbalmente in vita dal soggetto.
La volontà espressa verbalmente in vita dal soggetto, è documentata come dichiarazione del coniuge o di tutti i congiunti di primo grado previo accordo nell’individuazione dell’affidatario unico (ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).
Nel caso in cui il defunto non lasci il coniuge o parenti di primo grado in grado di attestare la propria volontà, questa potrà essere documentata con dichiarazione resa dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile.
Custodia dell'urna
Se l'urna cineraria è affidata a un familiare o a persona diversa indicata con testamento notarile o testamento depositato presso associazione cremazionistica, il luogo ordinario di conservazione è la sua residenza, salvo che non sia diversamente indicato al momento della richiesta di autorizzazione.
L’affidatario deve assicurare la meticolosa custodia dell’urna, garantendo che non venga manomessa in alcun modo né profanata. L’urna non può essere affidata neanche temporaneamente a terze persone, in mancanza di specifica autorizzazione del Comune.
L’affidatario che cambia il luogo di conservazione dell’urna deve con sollecitudine comunicare la variazione al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione; se il nuovo luogo di conservazione è in un Comune diverso, prima di trasferire le ceneri si deve ottenere una nuova autorizzazione per l’affido e per il trasporto delle ceneri.
In caso di variazione di residenza nello stesso comune, non è necessario segnalare la variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria, che si presume segua la residenza.
Se l'affidatario intende recedere dall'affidamento delle ceneri, deve consegnarle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in un cimitero di sua scelta.
Se vengono meno le condizioni di affidamento, l’urna deve essere riconsegnata all' autorità comunale che la conserverà all’interno del cimitero, secondo i criteri e le modalità previste dalla normativa.
DOCUMENTI RICHIESTI
Per l’autorizzazione alla cremazione:
- fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente o documentazione che attesta la volontà del defunto di essere cremato (testamento repertato dal notaio, iscrizione a So.Crem.) ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dai parenti più prossimi.;
- verbale di chiusura del feretro;
- nulla-osta alla cremazione del medico necroscopo;
- nulla-osta alla cremazione dell’autorità giudiziaria (eventuale);
Per l’autorizzazione all’affidamento dell’urna cineraria:
- fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente
- Atto notarile del defunto con espressa volontà di affidare le proprie ceneri ad un familiare (testamento repertato dal notaio, iscrizione a So.Crem) ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dai parenti più prossimi;