Compensazione di crediti tributari

Data di pubblicazione:
12 Novembre 2018
Compensazione di crediti tributari

Le somme eventualmente risultanti a credito del contribuente possono essere compensate con debiti maturati su altri tributi.
Si riporta di seguito l'art. 5 del Regolamento Generale delle Entrate Comunali che disciplina l'istituto della compensazione:
Articolo 5 - COMPENSAZIONE

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 167, della Legge 27 dicembre n. 296, è esteso a tutti i tributi comunali l’istituto della compensazione.
2. Ai fini di cui al precedente comma 1, è consentita la compensazione del credito maturato su un qualsiasi tributo comunale, risultante dal provvedimento di rimborso disposto dall’Ufficio competente, con il debito maturato su altri tributi.
3. Della compensazione il contribuente presenta all’ufficio tributi una comunicazione, nei 60 giorni successivi alla notifica del provvedimento di rimborso, pena la perdita del diritto, dalla quale risulti:
a) i tributi sui quali sono maturati i crediti di imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo;
b) i tributi compensati con il credito di cui al precedente punto a), le annualità cui si riferiscono, nonché, distintamente per ogni singolo tributo, l’esatto ammontare del credito compensato.
 



 

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Ultimo aggiornamento

Martedi 09 Novembre 2021