- Il contribuente prima che il Comune contesti l'omissione o l'irregolarità commessa, può SPONTANEAMENTE porvi rimedio pagando entro determinati termini: l'eventuale differenza d'imposta non versata, gli interessi legali e la sanzione ridotta, come disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97.
- Nessun ravvedimento è consentito se il Comune ha già iniziato la propria attività di accertamento.
- Con ravvedimento operoso regolarmente eseguito, il Comune non potrà procedere ad accertamento nei confronti del contribuente, per quell'anno d'imposta e per le medesime violazioni ravvedute.
Calcolo automatico ravvedimento IMU/TASI e stampa modello F24 personalizzato
Con lo stesso strumento messo a disposizione per il calcolo ordinario dell'IMU/TASI è possibile automaticamente calcolare le maggiorazioni dovute per i versamenti tardivi e/o insufficienti.
Al contribuente verrà automaticamente compilato il modello F24 predisposto dal servizio di calcolo comprensivo delle maggiorazioni dovute a titolo di ravvedimento operoso.
Il modello F24 precompilato con ravvedimento è pagabile con le medesime modalità dei versamenti ordinari:
- F24 modello cartaceo: presso gli sportelli bancari e postali;
- F24 telematico: tramite Internet direttamente al Sito Web dell’Agenzia delle Entrate http://www.agenziaentrate.gov.it (servizio online F24 web);
- F24 telematico: per i soggetti che dispongono autonomamente di servizi telematici / di home banking.
Accedi al servizio di calcolo automatico del ravvedimento operoso IMU/TASI ...
Riepilogo della tipologia di omissioni e/o infrazioni ravvedibili (commesse entro il 31/08/2024)
N.B.: Con D.Lgs. 87/2024 (Revisione del sistema sanzionatorio tributario) sono stati modificati l'art. 13 del D.Lgs. 471/1997 e l'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 per le omissioni e/o infrazioni commesse dal 01/09/2024
--- OMESSI O PARZIALI PAGAMENTI ---
Il modello di pagamento (modello di pagamento unificato F24) va compilato in tutte le sue parti con l'avvertenza di barrare l'apposita casellina "ravvedimento" e va effettuato il pagamento di:
- pagamento dell'imposta non versata;
- pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- pagamento della sanzione ridotta (calcolata in base al ritardo come sotto indicato).
- Ravvedimento con pagamento entro i successivi 15 giorni dalla scadenza: sanzione del 0,1 % per ogni giorno di ritardo fino al 14° giorno, da calcolarsi sull'imposta non versata.
- Ravvedimento con pagamento dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza: sanzione del 1,5 % (1/10 del 15%) da calcolarsi sull'imposta non versata
- Ravvedimento con pagamento dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza: sanzione del 1,67 % (1/9 del 15%) da calcolarsi sull'imposta non versata.
- Ravvedimento con pagamento entro il termine di scadenza della dichiarazione periodica dell’anno di commissione della violazione ovvero entro un anno dalla scadenza quando non è dovuta la dichiarazione: sanzione del 3,75 % (1/8 del 30%) da calcolarsi sull'imposta non versata.
- Ravvedimento con pagamento entro il termine di scadenza della dichiarazione periodica dell’anno successivo a quello di commissione della violazione ovvero entro due anni dalla scadenza quando non è dovuta la dichiarazione: sanzione del 4,29 % (1/7 del 30%) da calcolarsi sull'imposta non versata.
- Ravvedimento con pagamento oltre il termine di scadenza della dichiarazione periodica dell’anno successivo a quello di commissione della violazione ovvero oltre due anni dalla scadenza quando non è dovuta la dichiarazione: sanzione del 5,00 % (1/6 del 30%) da calcolarsi sull'imposta non versata.
--- OMESSA DICHIARAZIONE ---
Presentazione tardiva di dichiarazione omessa entro i termini di Legge.
La dichiarazione tardiva va redatta sul modello conforme a quello approvato per l'anno oggetto della violazione, scrivendo nelle "annotazioni" la dicitura "Ravvedimento operoso per omessa dichiarazione".
Va contestualmente versato quanto dovuto a titolo di imposta, interessi e sanzioni come sotto indicato. Il modello di pagamento (modello di pagamento unificato F24) va compilato in tutte le sue parti con l'avvertenza di barrare l'apposita casellina "ravvedimento".
Termine ordinario di presentazione della dichiarazione: 30 giugno dell'anno successivo l'avvenuta variazione da dichiarare (Per le annualità 2018 e 2019 era 31 dicembre dell'anno successivo).
caso 1)
mancata presentazione della denuncia, incidente sul pagamento del tributo dovuto, con presentazione tardiva con ritardo non superiore a 30 giorni:
- pagamento dell'imposta non versata
- pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno
- pagamento della sanzione del 5,00 % (1/10 del 50%) da calcolarsi sull'imposta non versata (sanzione minima di € 2,50 pari ad 1/10 del minimo edittale di € 25,00).
caso 2)
mancata presentazione della denuncia, incidente sul pagamento del tributo dovuto, con presentazione tardiva con ritardo non superiore a 90 giorni:
- pagamento dell'imposta non versata
- pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno
- pagamento della sanzione del 10,00 % (1/10 del 100%) da calcolarsi sull'imposta non versata (sanzione minima di € 5,00 pari ad 1/10 del minimo edittale di € 50,00).
caso 3)
mancata presentazione della denuncia, con pagamento del tributo correttamente eseguito, con presentazione tardiva con ritardo non superiore a 90 giorni:
- pagamento della sanzione di € 5,00 (10% del minimo edittale di € 50,00)
--- INFEDELE DICHIARAZIONE ---
Presentazione di dichiarazione rettificativa di precedente denuncia infedele.
La dichiarazione rettificativa va redatta sul modello conforme a quello approvato per l'anno oggetto della violazione, scrivendo nelle "annotazioni" la dicitura "Ravvedimento operoso per rettifica di dichiarazione".
Va contestualmente versato quanto dovuto a titolo di imposta, interessi e sanzioni come sotto indicato. Il modello di pagamento (modello di pagamento unificato F24) va compilato in tutte le sue parti con l'avvertenza di barrare l'apposita casellina "ravvedimento".
Caso 1)
Presentazione di dichiarazione rettificativa di precedente denuncia infedele entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione:
- pagamento dell'imposta non versata
- pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno
- pagamento della sanzione del 5,55 % (1/9 del 50%) da calcolarsi sull'imposta non versata (sanzione minima di € 5,55 pari ad 1/9 del minimo edittale di € 50,00)
Caso 2)
Entro il termine della dichiarazione dell'anno in cui è stata commessa la violazione è possibile presentare dichiarazione rettificativa di denuncia infedele:
- pagamento dell'imposta non versata
- pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno
- pagamento della sanzione del 6,25 % (1/8 del 50%) da calcolarsi sull'imposta non versata (sanzione minima di € 6,25 pari ad 1/8 del minimo edittale di € 50,00)
Caso 3)
Entro il termine della dichiarazione dell'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione è possibile presentare dichiarazione rettificativa di denuncia infedele:
- pagamento dell'imposta non versata
- pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno
- pagamento della sanzione del 7,14 % (1/7 del 50%) da calcolarsi sull'imposta non versata (sanzione minima di € 7,14 pari ad 1/7 del minimo edittale di € 50,00)
Caso 4)
Oltre il termine della dichiarazione dell'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione è possibile presentare dichiarazione rettificativa di denuncia infedele:
- pagamento dell'imposta non versata
- pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno
- pagamento della sanzione del 8,33 % (1/6 del 50%) da calcolarsi sull'imposta non versata (sanzione minima di € 8,33 pari ad 1/6 del minimo edittale di € 50,00)
INTERESSI MORATORI - TASSO LEGALE:
Dal 01/01/2024: 2,50 % annuo
Dal 01/01/2023: 5,00 % annuo
Dal 01/01/2022: 1,25 % annuo
Dal 01/01/2021: 0,01 % annuo
Dal 01/01/2020: 0,05 % annuo
Dal 01/01/2019: 0,80 % annuo
Dal 01/01/2018: 0,30 % annuo