Amministrazione Trasparente

Accesso civico generalizzato

Data di pubblicazione: 20/12/2018

Data di ultimo aggiornamento: 28/10/2022

Scopo
L'accesso civico è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e oggetto di pubblicazione obbligatoria, nonché di accedere a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti previsti dall’articolo 5-bis d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm con l’obiettivo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
 
 Descrizione
L’accesso civico consiste:

Accesso civico semplice
L'accesso civico semplice è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.
Accesso civico generalizzato
L'accesso civico generalizzato concerne dati e documenti ulteriori rispetto a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria.
A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 97/2016 (Freedom of Information Act - FOIA), che ha modificato il D.Lgs. 33/2013, è stato introdotto l'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, commi 2 e seguenti.
Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5-bis. L'accesso civico generalizzato, che configura un diritto di informazione fondato sul principio democratico, non abroga né sostituisce le altre norme che regolano il diritto di accesso dell’interessato previste dall'ordinamento, a cominciare dall’accesso documentale di cui alla L. 241/1990.
I limiti all’accesso civico generalizzato stabiliti dall’art. 5-bis D.Lgs. 33/2013 sono i seguenti:
1. L'accesso civico generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

  • la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
  • la sicurezza nazionale;
  • la difesa e le questioni militari;
  • le relazioni internazionali;
  • la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
  • la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
  • il regolare svolgimento di attività ispettive.


2. L'accesso civico generalizzato è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

  • la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
  • la libertà' e la segretezza della corrispondenza;
  • gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.


3. Il diritto di accesso civico generalizzato, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.


Come esercitare il diritto:
La richiesta non deve essere motivata e può essere presentata, indicando nell’oggetto “accesso civico generalizzato”:

  • tramite posta elettronica all'indirizzo: comune.mondolfo@provincia.ps.it
  • tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo.comune.mondolfo@emarche.it
  • tramite posta ordinaria
  • tramite fax al n. 0721959455
  • direttamente presso l’Ufficio URP del Comune di Mondolfo – Via Garibaldi, 1

Il rilascio di dati e documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato per la riproduzione su supporti materiali o eventuali spese di spedizione.
 
Il procedimento:
ACCESSO CIVICO
Entro 30 giorni, l'Amministrazione verifica la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione ed in caso di esito positivo:
- pubblica quanto richiesto sul portale istituzionale;
- informa il richiedente circa l’avvenuta pubblicazione, comunicando il relativo indirizzo del collegamento ipertestuale.
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
Il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, con la comunicazione al richiedente ed agli eventuali controinteressati.
In caso di accoglimento l’Ente locale provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.
Nel caso di accoglimento della richiesta nonostante l’opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l’Ente ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente dati e documenti richiesti non prima di 15 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione al controinteressato.
 Tutela dell'accesso civico:
Ai sensi dei commi 7 e 8 dell’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 in caso di diniego o ritardo si può:
a) facoltà di richiedere il riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide entro 20 giorni con provvedimento motivato.
b) ricorso al Difensore civico competente territorialmente, ove costituito, o, in assenza, a quello competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore. Il Difensore civico si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all’amministrazione interessata. Se questa non conferma il diniego entro 30 giorni da tale comunicazione, l’accesso è consentito.
Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

Responsabile della trasparenza
Dott. Gianluca Mazzanti  segretariocomunale@comune.mondolfo.pu.it Via G. Garibaldi n. 1 61037 Mondolfo (PU)Tel. 0721/939253

Funzionario con potere sostitutivo
Dott.ssa Monica Di Colli segreteria@comune.mondolfo.pu.it Via Garibaldi n. 1 61037 Mondolfo (PU)Tel. 0721/939219

Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato

https://comune.mondolfo.pu.it/contenuti/31696/regolamenti

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